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Subject: Dlgs 116/08
Date: Tue, 17 Mar 2009 17:12:33 +0100
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<HTML><HEAD><TITLE>Dlgs 116/08</TITLE>
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<BODY><FONT size=3D4>
<P align=3Dcenter><BR>Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 &nbsp; =
&nbsp;=20
&nbsp; &nbsp; &nbsp; </P>
<H3 align=3Dcenter>"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla =
gestione=20
della qualit=E0 delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva =

76/160/CEE"</H3></FONT>
<P align=3Dcenter><BR>pubblicato nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n. =
155 del 4=20
luglio 2008 </P>
<HR width=3D"40%">

<P align=3Dcenter><BR></P>
<P align=3Dcenter>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</P>
<P>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</P>
<P>Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per=20
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle =
Comunit=E0=20
europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi =
1 e 3, e=20
l'allegato B;</P>
<P>Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, =
del 15=20
febbraio 2006, relativa alla gestione della qualit=E0 delle acque di =
balneazione e=20
che abroga la direttiva 76/160/CEE;</P>
<P>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. =
470, e=20
successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, =

relativa alla qualit=E0 delle acque di balneazione;</P>
<P>Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante =
attuazione della=20
direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, =
nella=20
parte relativa all'ossigeno disciolto;</P>
<P>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante =
disposizioni in=20
materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il=20
raggiungimento di obiettivi di qualit=E0 ambientale;</P>
<P>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, =
adottata nella=20
riunione del 27 febbraio 2008;</P>
<P>Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 =
del=20
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 =
marzo=20
2008;</P>
<P>Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della =
Camera=20
dei deputati;</P>
<P>Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica =
non si=20
e' espressa nei termini previsti;</P>
<P>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella =
riunione=20
del 30 maggio 2008;</P>
<P>Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro =
del=20
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i =
Ministri degli=20
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, =
dell'ambiente e=20
del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni; </P>
<P align=3Dcenter>E m a n a<BR>il seguente decreto-legislativo: </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo I <BR></EM>Disposizioni generali <BR><BR>Art. =

1.<BR><EM>Finalit=E0 e campo di applicazione </EM></P>
<P>1. Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana =
dai rischi=20
derivanti dalla scarsa qualit=E0 delle acque di balneazione anche =
attraverso la=20
protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di =
cui alla=20
parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive=20
modificazioni.</P>
<P>2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> monitoraggio e classificazione della =
qualit=E0=20
delle acque di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> gestione della qualit=E0 delle acque =
di=20
balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> informazione al pubblico in merito =
alla=20
qualit=E0 delle acque di balneazione.</P>
<P>3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di =
esse=20
nelle quali l'autorit=E0 competente prevede che venga praticata la =
balneazione e=20
non ha imposto un divieto permanente di balneazione.</P>
<P>4. Le norme del presente decreto non si applicano:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> alle piscine e alle terme;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> alle acque confinate soggette a =
trattamento o=20
utilizzate a fini terapeutici;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> alle acque confinate create =
artificialmente e=20
separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 2.<BR><EM>Definizioni </EM></P>
<P>1. Ai fini del presente decreto, si intende per:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =ABautorit=E0 competente=BB: =
l'autorit=E0 o le=20
autorit=E0 di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il =
rispetto=20
delle prescrizioni del presente decreto;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> =ABpermanente/permanentemente=BB: in =
relazione al=20
divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione =
balneare;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> =ABinquinamento=BB: la presenza di =
contaminazione=20
microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli =
articoli=20
11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualit=E0 =
delle acque=20
di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> =ABinquinamento di breve durata=BB: la =

contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui =
cause=20
sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non =
influisca sulla=20
qualit=E0 delle acque di balneazione per pi=F9 di 72 ore circa dal =
momento della=20
prima incidenza e per cui l'autorit=E0 competente ha stabilito procedure =
per=20
prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> =ABstagione balneare=BB: il periodo di =
tempo=20
compreso fra il 1=B0 maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo =
eccezioni dovute=20
a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, =
vengono=20
utilizzate per la balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> =ABmisure di gestione=BB: le misure =
indicate di=20
seguito riguardanti le acque di balneazione:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) istituzione e =
aggiornamento di=20
un profilo delle acque di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) istituzione di un =
calendario di=20
monitoraggio;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>3)</EM> monitoraggio delle =
acque di=20
balneazione; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>4)</EM> valutazione della =
qualit=E0=20
delle acque di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>5)</EM> classificazione =
delle acque=20
di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>6)</EM> identificazione e=20
valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle =
acque di=20
balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;</P>
<P><EM>&nbsp; </EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>7)</EM> informazione al=20
pubblico;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>8)</EM> azioni volte ad =
evitare=20
l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;</P>
<P><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9)</EM> azioni volte a =
ridurre il=20
rischio di inquinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>10)</EM> azioni volte alla =
rimozione delle=20
cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di =
balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>g)</EM> =ABsituazione anomala=BB: un evento o =
una=20
combinazione di eventi che impattano sulla qualit=E0 delle acque di =
balneazione=20
nella zona in questione e il cui verificarsi e' previsto in media non =
pi=F9 di una=20
volta ogni quattro anni;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>h)</EM> =ABserie di dati sulla qualit=E0 delle =
acque di=20
balneazione=BB: i dati ottenuti a norma dell'articolo 6;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>i)</EM> =ABvalutazione della qualit=E0 delle =
acque di=20
balneazione=BB: il processo di valutazione della qualit=E0 delle acque =
di=20
balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato =
II;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>l)</EM> =ABproliferazione cianobatterica=BB: =
un accumulo=20
di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>m)</EM> =ABacque di balneazione=BB: le acque =
di cui=20
all'articolo 1, comma 3;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>n)</EM> =ABpunto di monitoraggio=BB: la =
stazione di=20
monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, =
nella=20
quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio pi=F9 =
elevato di=20
inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.</P>
<P>2. I termini =ABacque superficiali=BB, =ABacque sotterranee=BB, =
=ABacque interne=BB,=20
=ABacque di transizione=BB, =ABacque costiere=BB e =ABbacino =
idrografico=BB e il termine=20
=ABpubblico interessato=BB hanno lo stesso significato ad essi =
attribuiti dal=20
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 3.<BR><EM>Competenze statali </EM></P>
<P>1. Sono di competenza statale:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> le funzioni di indirizzo, promozione,=20
consulenza e coordinamento delle attivit=E0 connesse con la applicazione =
del=20
presente decreto;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> l'aggiornamento e l'integrazione delle =
tabelle=20
e delle norme tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e =

scientifiche o per il miglioramento della qualit=E0 delle acque =
destinate alla=20
balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> l'elaborazione dei dati di =
monitoraggio e la=20
trasmissione alla Commissione europea di tutte le informazioni previste =
dal=20
presente decreto;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> l'informazione al pubblico di cui =
all'articolo=20
15. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 4.<BR><EM>Competenze regionali </EM></P>
<P>1. Sono di competenza regionale:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> l'individuazione delle acque di =
balneazione e=20
dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono =
riportate in=20
appositi registri per le finalit=E0 di cui all'articolo 117 del decreto=20
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> istituzione e aggiornamento del =
profilo delle=20
acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato =
III;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> l'istituzione di un programma di =
monitoraggio=20
prima dell'inizio di ogni stagione balneare;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> la classificazione delle acque di =
balneazione=20
di cui all'articolo 8;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> la facolt=E0 di ampliare o ridurre la =
stagione=20
balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> l'aggiornamento dell'elenco delle =
acque di=20
balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>g)</EM> azioni volte alla rimozione delle =
cause di=20
inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>h)</EM> l'informazione al pubblico ai sensi=20
dell'articolo 15.</P>
<P>2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e =
delle=20
politiche sociali secondo le modalit=E0 stabilite dal presente decreto, =
le=20
informazioni di cui alle lettere <EM>d)</EM> e <EM>g)</EM> del comma 1, =
nonche'=20
i risultati delle attivit=E0 di monitoraggio entro il 30 novembre di =
ogni anno.=20
Esse trasmettono, altres=EC, le informazioni di cui alle lettere =
<EM>a)</EM>,=20
<EM>b)</EM>, <EM>c)</EM>, <EM>e)</EM> ed <EM>f)</EM> del comma 1 entro =
il 1=B0=20
marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere <EM>a)</EM>,=20
<EM>c)</EM>, <EM>g)</EM> ed <EM>h)</EM> del comma 1 sono trasmesse, con =
le=20
medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del=20
territorio e del mare. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 5.<BR><EM>Competenze comunali </EM></P>
<P>1. Sono di competenza comunale:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> la delimitazione, prima dell'inizio =
della=20
stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle =
acque di=20
balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in =

conformit=E0 a quanto stabilito dall'apposito provvedimento =
regionale;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> la delimitazione delle zone vietate =
alla=20
balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una =

situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un =
impatto=20
negativo sulla qualit=E0 delle acque di balneazione o sulla salute dei=20
bagnanti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> la revoca dei provvedimenti adottati =
sulla=20
base delle disposizioni di cui alle lettere <EM>a)</EM> e =
<EM>b)</EM>;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> l'apposizione, nelle zone interessate, =
in=20
un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di =
ciascuna acqua=20
di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di =
cui al=20
comma 1, lettere <EM>c)</EM>, <EM>e)</EM>, ed <EM>f)</EM> dell'articolo =
15;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> la segnalazione in un'ubicazione =
facilmente=20
accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, =
di=20
previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera=20
<EM>c)</EM>, dell'articolo 15. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo II </EM><BR>Qualit=E0 e gestione delle acque =
di=20
balneazione <BR><BR>Art. 6.<BR><EM>Monitoraggio </EM></P>
<P>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano =
individuano ogni=20
anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e =
determinano la=20
durata della stagione balneare cos=EC come definita dall'articolo 2, =
comma 1,=20
lettera <EM>e)</EM>.</P>
<P>2. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' il =
monitoraggio dei=20
parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le =

modalit=E0 dell'allegato VI. Il primo programma di monitoraggio dei =
parametri=20
indicati nell'allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione =
balneare=20
2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per =
determinare=20
la serie di dati sulla qualit=E0 delle acque di balneazione di cui =
all'articolo 7.=20
Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, =
pu=F2=20
cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente =
della=20
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni.</P>
<P>3. Il punto di monitoraggio e' fissato, all'interno di ciascuna acqua =
di=20
balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il =
rischio pi=F9=20
elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di =
balneazione.</P>
<P>4. Per ciascuna acqua di balneazione e' fissato un programma di =
monitoraggio=20
prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima =

dell'inizio della stagione balneare 2009. Il campionamento e' effettuato =
non=20
oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di =
monitoraggio.</P>
<P>5. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata =
possono non=20
essere presi in considerazione ai fini della valutazione di cui =
all'articolo 7 e=20
sono sostituiti da campioni prelevati secondo le modalit=E0 di cui =
all'allegato=20
IV.</P>
<P>6. In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di cui =
al=20
comma 4 pu=F2 essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il =
termine=20
della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di =
quelli=20
mancanti a causa della situazione anomala.</P>
<P>7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del =
lavoro,=20
della salute e delle politiche sociali ogni sospensione del programma di =

monitoraggio, indicandone le ragioni. Esse forniscono tali rapporti =
entro=20
sessanta giorni dal verificarsi dell'evento ed il Ministero del lavoro, =
della=20
salute e delle politiche sociali comunica tali dati alla Commissione =
europea al=20
pi=F9 tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva, di cui=20
all'articolo 16.</P>
<P>8. Le regioni e le province autonome garantiscono che l'analisi della =
qualit=E0=20
delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di =
riferimento=20
specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Il =
Ministero=20
del lavoro, della salute e delle politiche sociali pu=F2 consentire =
l'applicazione=20
di metodi o procedure alternative, purche' sia dimostrato che i =
risultati=20
ottenuti siano equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi =
specificati=20
nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Tutte le =
informazioni=20
pertinenti sui metodi o sulle procedure applicate e sulla loro =
equivalenza sono=20
trasmesse alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, =
della=20
salute e delle politiche sociali.</P>
<P>9. I risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con la=20
frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono =
trasmessi=20
tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche =
sociali=20
e ai comuni interessati, anche ai fini delle disposizioni di cui agli =
articoli=20
14, comma 2, e 15, comma 3. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 7.<BR><EM>Valutazione della qualit=E0 delle acque =
di=20
balneazione </EM></P>
<P>1. La serie di dati sulla qualit=E0 delle acque di balneazione e' =
ottenuta=20
dalle regioni e dalle province autonome attraverso il monitoraggio dei =
parametri=20
di cui all'allegato I, colonna A.</P>
<P>2. Le valutazioni della qualit=E0 delle acque di balneazione vengono=20
effettuate:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> in relazione a ciascuna acqua di=20
balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> al termine di ciascuna stagione =
balneare;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> sulla base delle serie di dati sulla =
qualit=E0=20
delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione =
e alle=20
tre stagioni balneari precedenti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> secondo la procedura di cui =
all'allegato=20
II.</P>
<P>3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e =
il=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita =
la=20
Conferenza unificata, possono stabilire che le valutazioni di cui al =
comma 2,=20
lettera c), sulla qualit=E0 delle acque di balneazione, siano riferite =
unicamente=20
alle tre stagioni balneari precedenti. Il Ministero del lavoro, della =
salute e=20
delle politiche sociali informa preventivamente la Commissione europea, =
la quale=20
deve essere altres=EC informata anche nel caso del ripristino delle =
valutazioni=20
sulla base di quattro stagioni balneari. Il periodo di valutazione =
applicato non=20
pu=F2 essere modificato pi=F9 di una volta ogni cinque anni.</P>
<P>4. La serie di dati sulla qualit=E0 delle acque di balneazione =
utilizzati per=20
effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16 campioni, o nelle =

circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 =
campioni.</P>
<P>5. Purche' siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 o qualora =
la serie=20
di dati sulla qualit=E0 delle acque di balneazione utilizzata per =
effettuare la=20
valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di =
balneazione con=20
una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, la =
valutazione pu=F2=20
essere effettuata sulla base di una serie di dati relativa a meno di =
quattro=20
stagioni balneari se:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> le acque di balneazione sono di nuova=20
individuazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> si sono verificate modifiche tali da =
poter=20
influire sulla classificazione di dette acque di balneazione. In tale =
caso la=20
valutazione e' effettuata sulla base di una serie di dati sulla =
qualit=E0 delle=20
acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni =
raccolti=20
successivamente alle modifiche verificatesi;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> le acque di balneazione risultano =
gi=E0 valutate=20
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. =
470. In=20
tale caso i parametri 2 e 3 di cui all'allegato I del decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono ritenuti equivalenti ai =
parametri 2=20
e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.</P>
<P>6. Le regioni e le province autonome possono suddividere o =
raggruppare acque=20
di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualit=E0 =
delle acque=20
di balneazione solo se dette acque:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> sono contigue;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> hanno ricevuto valutazioni simili nei =
quattro=20
anni precedenti ai sensi dei commi 2, 4 e 5, lettera <EM>c)</EM>;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> hanno profili che identificano fattori =
di=20
rischio comuni o assenza degli stessi. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 8.<BR><EM>Classificazione e stato qualitativo =
delle acque=20
di balneazione </EM></P>
<P>1. A seguito della valutazione sulla qualit=E0 delle acque di =
balneazione=20
effettuata ai sensi dell'articolo 7 le regioni e le province autonome,=20
conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali =
acque=20
come acque di qualit=E0:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> =ABscarsa=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> =ABsufficiente=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> =ABbuona=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> =ABeccellente=BB.</P>
<P>2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del =
presente=20
decreto legislativo e' completata entro la fine della stagione balneare=20
2015.</P>
<P>3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine =
della=20
stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno=20
=ABsufficienti=BB. Esse adottano inoltre misure appropriate per =
aumentare il numero=20
delle acque di balneazione classificate di qualit=E0 =ABeccellente=BB o =
=ABbuona=BB.</P>
<P>4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le =
acque di=20
balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di =
qualit=E0=20
=ABscarsa=BB. In tale caso le regioni e le province autonome assicurano =
che le=20
seguenti condizioni siano soddisfatte:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> per ciascuna acqua di balneazione =
classificata=20
=ABscarsa=BB, sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a =
decorrere dalla=20
stagione balneare successiva alla classificazione:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) adeguate misure di =
gestione,=20
inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei =
bagnanti=20
all'inquinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) individuazione delle =
cause e=20
delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo=20
=ABsufficiente=BB;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) adeguate misure per =
impedire,=20
ridurre o eliminare le cause di inquinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) conformemente =
all'articolo 15,=20
avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed =
informarlo delle=20
cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del =
profilo=20
delle acque di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> se le acque di balneazione sono =
classificate=20
di qualit=E0 =ABscarsa=BB per cinque anni consecutivi, e' disposto un =
divieto=20
permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono =
tuttavia=20
disporre un divieto permanente di balneazione prima della scadenza del =
termine=20
di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualit=E0 =
=ABsufficiente=BB=20
non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 9.<BR><EM>Profili delle acque di balneazione =
</EM></P>
<P>1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e =
aggiornano=20
i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun =
profilo=20
delle acque di balneazione pu=F2 riguardare una singola acqua di =
balneazione o pi=F9=20
acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono =

predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.</P>
<P>2. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle =
acque di=20
balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e =
dalle=20
valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, =
n. 152, e=20
successive modificazioni. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 10.<BR><EM>Misure di gestione in circostanze =
eccezionali=20
</EM></P>
<P>1. Le autorit=E0 competenti provvedono affinche' vengano adottate =
misure di=20
gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di =
situazioni=20
inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto =
negativo=20
sulla qualit=E0 delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. =
Tali=20
misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un =
divieto=20
temporaneo di balneazione. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 11.<BR><EM>Rischi da cianobatteri </EM></P>
<P>1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un =
potenziale di=20
proliferazione cianobatterica, le regioni e le province autonome =
provvedono ad=20
effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione =
tempestiva=20
dei rischi per la salute.</P>
<P>2. Le autorit=E0 competenti, qualora si verifichi una proliferazione=20
cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, =
adottano=20
immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione =
dei=20
bagnanti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <EM>f)</EM>, numeri =
6), 7),=20
8), 9) e 10). </P>
<P align=3Dcenter>Art. 12.<BR><EM>Altri parametri </EM></P>
<P>1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza =
alla=20
proliferazione di macroalghe o fitoplancton marino, le regioni e le =
province=20
autonome provvedono allo svolgimento di indagini per determinarne il =
grado di=20
accettabilit=E0 e i rischi per la salute ed adottano misure di gestione =
adeguate,=20
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <EM>f)</EM>, numeri 6), 7), 8), =
9) e=20
10).</P>
<P>2. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia =
effettuata=20
l'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti =
quali=20
residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si =
riscontri=20
tale inquinamento, le autorit=E0 competenti adottano adeguate misure di =
gestione,=20
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <EM>f)</EM>, numeri 6), 7), 8), =
9) e=20
10). </P>
<P align=3Dcenter>Art. 13.<BR><EM>Cooperazione per le acque =
interregionali=20
</EM></P>
<P>1. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualit=E0 delle =
acque di=20
balneazione che coinvolge pi=F9 regioni e province autonome, queste =
collaborano,=20
nel modo pi=F9 opportuno, per attuare il presente decreto, anche tramite =

l'opportuno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare =
tale=20
impatto. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Capo III </EM></P>
<P align=3Dcenter>Scambio di informazioni <BR><BR>Art. =
14.<BR><EM>Partecipazione=20
del pubblico </EM></P>
<P>1. Le autorit=E0 competenti, ciascuna per quanto di competenza, =
incoraggiano la=20
partecipazione del pubblico all'attuazione del presente decreto e =
assicurano che=20
siano fornite al pubblico interessato opportunit=E0 di informarsi sul =
processo di=20
partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami, in=20
particolare per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento delle =
acque di=20
balneazione di cui all'articolo 6, comma 1. Le autorit=E0 competenti =
tengono conto=20
delle informazioni acquisite.</P>
<P>2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali =
fornisce=20
informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet utilizzando =
i dati=20
sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province autonome, utilizzando =
una=20
tecnologia geo-referenziata. Tali informazioni sono integrate anche dai =
dati=20
ambientali.</P>
<P>3. Ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato =
delle=20
acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di =
miglioramento, con=20
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali =
e del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono =

stabilite le modalit=E0 dirette a realizzare forme comuni di trattamento =
dei dati=20
in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicit=E0. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 15.<BR><EM>Informazione al pubblico </EM></P>
<P>1. I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e =
messe a=20
disposizione con tempestivit=E0 durante la stagione balneare in =
un'ubicazione=20
facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di=20
balneazione:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> classificazione corrente delle acque =
di=20
balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente =
decreto=20
mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> descrizione generale delle acque di=20
balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle =
acque di=20
balneazione predisposto in base all'allegato III;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> nel caso di acque di balneazione =
identificata=20
a rischio di inquinamento di breve durata:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) avviso di acqua di =
balneazione=20
a rischio di inquinamento di breve durata;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) indicazione del numero =
di=20
giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione =
balneare=20
precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1);</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) avviso tempestivo di=20
inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di =
balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> informazioni sulla natura e la durata =
prevista=20
delle situazioni anomale durante gli eventi di cui articolo 2, comma 1, =
lettera=20
<EM>g)</EM>;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> laddove la balneazione e' vietata, =
avviso che=20
ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> ogniqualvolta e' introdotto un divieto =
di=20
balneazione permanente, avviso che l'area in questione non e' pi=F9 =
balneabile con=20
la ragione del declassamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>g)</EM> indicazione delle fonti da cui =
reperire=20
informazioni pi=F9 esaurienti, conformemente al comma 2.</P>
<P>2. Le autorit=E0 competenti, ciascuna per la propria competenza, =
utilizzano=20
adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per =
promuovere e=20
divulgare con tempestivit=E0 le informazioni sulle acque di balneazione =
di cui al=20
comma 1, nonche', ove opportuno, in varie lingue, le seguenti =
informazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> elenco delle acque di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> classificazione di ciascuna acqua di=20
balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i =
risultati del=20
monitoraggio effettuato ai sensi del presente decreto dopo l'ultima=20
classificazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> misure di risanamento di cui =
all'articolo 2,=20
comma 1, lettera <EM>f)</EM>, numero 10);</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> nel caso di acque di balneazione =
classificate=20
=ABscarse=BB, informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure =
adottate per=20
prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne =
le cause=20
come prescritto nell'articolo 8, comma 4;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> nel caso di acque di balneazione a =
rischio di=20
inquinamento di breve durata, informazioni generali relative a:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) condizioni che possono =
condurre=20
a inquinamento di breve durata;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) grado di probabilit=E0 =
di tale=20
inquinamento e della sua probabile durata;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) cause dell'inquinamento =
e delle=20
misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti =
all'inquinamento e per=20
affrontarne le cause;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> nel caso di acque interessate dagli=20
inquinamenti di cui agli articoli 10, 11 e 12, informazioni relative ai =
rischi=20
per i bagnanti.</P>
<P>3. L'elenco di cui alla lettera <EM>a)</EM> del comma 2 e' aggiornato =
e reso=20
disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I =
risultati del=20
monitoraggio di cui alla lettera <EM>b)</EM> del comma 2 sono resi =
disponibili=20
sul sito web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche =
sociali,=20
dalle autorit=E0 competenti una volta completate le analisi.</P>
<P>4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena=20
disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012.</P>
<P>5. Le autorit=E0 competenti forniscono, se possibile, informazioni al =
pubblico,=20
utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro =
e=20
coerente, in particolare utilizzando segni e simboli. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 16.<BR><EM>Comunicazione delle informazioni =
</EM></P>
<P>1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali =
trasmette=20
alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e della =
valutazione della=20
qualit=E0 delle acque di balneazione, nonche' una descrizione delle =
specifiche=20
misure di gestione adottate. Le informazioni sono trasmesse annualmente, =
entro=20
il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, =
per la=20
prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della =
qualit=E0 delle=20
acque di balneazione a norma dell'articolo 7.</P>
<P>2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali =
notifica=20
annualmente alla Commissione europea, prima dell'inizio della stagione =
balneare,=20
l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, =
incluse le=20
ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Si =
procede in tal=20
senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione =
balneare=20
immediatamente successiva al 24 marzo 2009.</P>
<P>3. Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi =
del=20
presente decreto, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione =
europea ai=20
sensi del comma 1 continuano ad essere trasmesse a norma del decreto del =

Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive =
modificazioni,=20
fino a che non e' possibile presentare una prima valutazione ai sensi =
del=20
presente decreto. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato =
I del=20
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, non viene =
preso=20
in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 =
dell'allegato I=20
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, =
vengono=20
considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, =
del=20
presente decreto. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 17.<BR><EM>Norme transitorie e finali </EM></P>
<P>1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica =
8 giugno=20
1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre =
2014. Le=20
norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della =
Repubblica 8=20
giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le =
disposizioni del=20
presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in =
materia.=20
Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio =
sulla=20
balneabilit=E0 ma deve essere sempre monitorato dalle strutture tecniche =
che=20
effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni caso adottate =
misure di=20
gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivit=E0 di =
controllo=20
algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al =
pubblico.</P>
<P>2. Ai fini del giudizio di idoneit=E0 per l'individuazione delle zone =
di=20
balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per =
determinare i=20
potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione dei =
parametri=20
pH, colorazione, trasparenza, di cui all'articolo 6 e all'allegato 1 del =
decreto=20
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso =

adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione =
delle=20
attivit=E0 di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e=20
l'informazione al pubblico.</P>
<P>3. Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla =
prossima=20
stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando le aree di=20
balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dal =
punto 1,=20
lettere <EM>a)</EM> e <EM>b)</EM>, dell'allegato III, ed individuare il =
punto di=20
campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3.</P>
<P>4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle =
politiche=20
sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare si=20
provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti =
di=20
riferimento per individuare le condizioni di qualit=E0 delle acque tali =
da imporre=20
il divieto di balneazione, nonche' degli ulteriori criteri, modalit=E0 e =

specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in =
relazione ai=20
nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di =
quanto non=20
ancora definito dalla Commissione europea. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 18.<BR><EM>Disposizioni finanziarie </EM></P>
<P>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o =
maggiori=20
oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. =
All'adempimento=20
dei compiti derivanti dal presente decreto le amministrazioni =
interessate=20
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a =

legislazione vigente. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 19.<BR><EM>Entrata in vigore </EM></P>
<P>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello =
della=20
sua pubblicazione nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> della Repubblica =
italiana.=20
</P>
<P align=3Dright>Allegato I<BR>(previsto dall'articolo 2)</P>
<P align=3Dcenter>ACQUE =
INTERNE<BR></P><PRE>=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D
             |             |             |             | E Metodi di
             | B Qualit=E0  | C Qualit=E0  | D Qualit=E0  | riferimento
 A Parametro | eccellente  |    buona    | sufficiente |dell'analisi
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
1            |             |             |             |
Enterococchi |             |             |             |
intestinali  |             |             |             |
espressi in  |             |             |             | ISO 7899-1 o
ufc/100 ml   |   200 (*)   |   400 (*)   |  330 (**)   |   ISO 7899-2
---------------------------------------------------------------------
2 Escherichia|             |             |             |
coli espressi|             |             |             | ISO 9308-3 o
in ufc/100 ml|   500 (*)   |  1000 (*)   |  900 (**)   |   ISO =
9308-1</PRE><PRE>__________</PRE>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (*) Basato sulla =
valutazione del=20
95=B0 percentile. Cfr. allegato =
II.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
(**) Basato sulla valutazione del 90=B0 percentile. Cfr. allegato II. =
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE =
</P><PRE>=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
             |             |             |             | E Metodi di
             | B Qualit=E0  | C Qualit=E0  | D Qualit=E0  | riferimento
 A Parametro | eccellente  |    buona    | sufficiente |dell'analisi
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
1            |             |             |             |
Enterococchi |             |             |             |
intestinali  |             |             |             |
espressi in  |             |             |             | ISO 7899-1 o
ufc/100 ml   |   100 (*)   |   200 (*)   |  185 (**)   |   ISO 7899-2
---------------------------------------------------------------------
2 Escherichia|             |             |             |
coli espressi|             |             |             | ISO 9308-3 o
in ufc/100 ml|   250 (*)   |   500 (*)   |  500 (**)   |   ISO =
9308-1</PRE>
<P>_____________</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (*) Basato sulla =
valutazione del=20
95=B0 percentile. Cfr.allegato II<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; . =
&nbsp;&nbsp;(**) Basato=20
sulla valutazione del 90=B0 percentile. Cfr. allegato II. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P align=3Dright>Allegato II<BR>(previsto dall'articolo 2)</P>
<P align=3Dcenter>VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI =
BALNEAZIONE </P>
<P>1. <EM>Qualit=E0 scarsa.</EM></P>
<P>Le acque di balneazione sono classificate di =ABqualit=E0 scarsa=BB =
se, nella serie=20
di dati sulla qualit=E0 delle acque di balneazione per l'ultimo periodo =
di=20
valutazione (a), i valori percentili (b) delle enumerazioni =
microbiologiche sono=20
peggiori (c) rispetto ai valori corrispondenti alla =ABqualit=E0 =
sufficiente=BB=20
indicati nell'allegato I, colonna D.</P>
<P>2. <EM>Qualit=E0 sufficiente</EM></P>
<P>Le acque di balneazione sono classificate di =ABqualit=E0 =
sufficiente=BB:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) se, nella serie di dati sulla qualit=E0 delle =
acque di=20
balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili =
delle=20
enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai =
valori=20
corrispondenti alla =ABqualit=E0 sufficiente=BB indicati nell'allegato =
I, colonna=20
D;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) se le acque di balneazione sono soggette a =
inquinamento=20
di breve durata, a condizione che:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> siano adottate misure di gestione =
adeguate,=20
inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, =
per=20
prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, =
un=20
divieto di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> siano adottate misure di gestione =
adeguate per=20
prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> il numero di campioni scartati a norma =

dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata =
durante=20
l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non pi=F9 del 15% del =
totale dei=20
campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo =
o non=20
pi=F9 di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il =
maggiore.</P>
<P>3. <EM>Qualit=E0 buona.</EM></P>
<P>Le acque di balneazione sono classificate di =ABqualit=E0 =
buona=BB:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) se, nella serie di dati sulla qualit=E0 delle =
acque di=20
balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili =
delle=20
enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai =
valori=20
corrispondenti alla =ABqualit=E0 buona=BB indicati nell'allegato I, =
colonna C;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) se le acque di balneazione sono soggette a =
inquinamento=20
di breve durata, a condizione che:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> siano adottate =
misure=20
di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido =
e il=20
monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un =
avviso o, se=20
del caso, un divieto di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> siano adottate =
misure di=20
gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di=20
inquinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> il numero di =
campioni=20
scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di =
breve=20
durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non pi=F9 =
del 15% del=20
totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per =
quel=20
periodo o non pi=F9 di un campione per stagione balneare, potendo =
scegliere il=20
maggiore.</P>
<P>4. <EM>Qualit=E0 eccellente.</EM></P>
<P>Le acque di balneazione sono classificate di =ABqualit=E0 =
eccellente=BB:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) se, nella serie di dati sulla qualit=E0 delle =
acque di=20
balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili =
delle=20
enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori =

corrispondenti alla =ABqualit=E0 eccellente=BB indicati nell'allegato I, =
colonna B;=20
e</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) se le acque di balneazione sono soggette a =
inquinamento=20
di breve durata, a condizione che:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> siano adottate =
misure=20
di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido =
e il=20
monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un =
avviso o, se=20
del caso, un divieto di balneazione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> siano adottate =
misure=20
di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di=20
inquinamento;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> il numero di =
campioni=20
scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di =
breve=20
durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non pi=F9 =
del 15% del=20
totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per =
quel=20
periodo o non pi=F9 di un campione per stagione balneare, potendo =
scegliere il=20
maggiore.</P>
<P>_____________</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (a) =ABUltimo periodo di valutazione=BB significa =
le ultime=20
quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato =
nell'articolo=20
7. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (b) Sulla base della =
valutazione del=20
percentile della normale funzione di densit=E0 di probabilit=E0 (PDF) =
log10 dei dati=20
microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il =
percentile=20
viene cos=EC ricavato:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) prendere il log10 di =
tutte le=20
enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si =
ottiene un=20
valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione =
del=20
metodo analitico usato);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) calcolare la media =
aritmetica=20
dei log10 (=B5);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) calcolare la deviazione =
standard dei=20
log10 (omega). <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il punto superiore del 90=B0 =
percentile=20
della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al =
90=B0=20
percentile =3D antilog (=B5 + 1,282 (omega)).&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il punto superiore del 95=B0 percentile della =
funzione PDF=20
si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95=B0<BR>percentile =3D =
antilog (=B5=20
+ 1,65 (omega)).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (c) Per =
=ABpeggiori=BB si=20
intendono valori di concentrazione<BR>superiori, espressi in ufc/100=20
ml.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (d) Per =ABmigliori=BB si =
intendono=20
valori di concentrazione<BR>inferiori, espressi in ufc/100 ml.</P>
<P align=3Dright>Allegato III<BR>(previsto dall'articolo 4) </P>
<P align=3Dcenter>PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE </P>
<P>1. Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 =
contiene:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> la descrizione delle caratteristiche =
fisiche,=20
geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di =

superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, =
che=20
potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della =
presente=20
direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> l'identificazione e la valutazione =
delle cause=20
di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e =
danneggiare la=20
salute dei bagnanti;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>c)</EM> la valutazione del potenziale di=20
proliferazione cianobatterica;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>d)</EM> la valutazione del potenziale di=20
proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>e)</EM> se la valutazione di cui alla lettera=20
<EM>b)</EM> segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve =
durata,=20
le seguenti informazioni:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; previsioni circa la =
natura, la=20
frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata previsto,</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informazioni dettagliate =
sulle=20
restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e =
le=20
scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause,</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le misure di gestione =
adottate=20
durante l'inquinamento di breve durata e l'identit=E0 e le coordinate =
degli=20
organismi responsabili della loro adozione;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>f)</EM> l'ubicazione del punto di =
monitoraggio.</P>
<P>2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque di =
qualit=E0=20
=ABbuona=BB, =ABsufficiente=BB o =ABscarsa=BB, il profilo delle acque di =
balneazione deve=20
essere riesaminato su base regolare, per valutare se gli aspetti di cui =
al punto=20
1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La =
frequenza e=20
la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e =
della=20
gravit=E0 dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le=20
disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente. =
</P><PRE>=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
Classificazione |                |                 |
 delle acque di |                |    {Qualit=E0    |
  balneazione   |{Qualit=E0 buona}|  sufficiente}   |{Qualit=E0 scarsa}
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
I riesami devono|                |                 |
avvenire almeno |                |                 |
ogni            |     4 anni     |     3 anni      |     2 anni
---------------------------------------------------------------------
Aspetti da      |                |                 |
riesaminare     |                |                 |
(lettere del    |                |                 |
punto 1)        |   da a) a f)   |   da a) a f)    |   da a) a f)</PRE>
<P>Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di =
=ABqualit=E0=20
eccellente=BB, il profilo delle acque di balneazione deve essere =
riesaminato e, se=20
del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a =ABbuona=BB, =
=ABsufficiente=BB o=20
=ABscarsa=BB. Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al =
punto 1.</P>
<P>3. In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti =
di=20
infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze =
delle=20
stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato =
prima=20
dell'inizio della stagione balneare successiva.</P>
<P>4. Le informazioni di cui al punto 1, lettere <EM>a)</EM> e =
<EM>b)</EM>,=20
devono essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia =
possibile.</P>
<P>5. Se l'autorit=E0 competente lo ritiene opportuno possono essere =
allegate o=20
incluse altre informazioni pertinenti. </P>
<P align=3Dright>Allegato IV<BR>(previsto dall'articolo 6) </P>
<P align=3Dcenter>MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE </P>
<P>1. Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere =
prelevato=20
un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il =
punto 2, per=20
ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro =
campioni.</P>
<P>2. Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e =
analizzati=20
solo tre campioni in caso di acque di balneazione:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>a)</EM> con una stagione balneare di durata =
non=20
superiore a 8 settimane; oppure</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <EM>b)</EM> situate in una regione soggetta a =
particolari=20
impedimenti di tipo geografico.</P>
<P>3. Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la =
stagione=20
balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai =
la durata=20
di un mese.</P>
<P>4. In caso di inquinamento di breve durata, e' prelevato un campione=20
aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione =
non deve=20
essere parte della serie di dati sulla qualit=E0 delle acque di =
balneazione. Se e'=20
necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un =
campione=20
aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve =
durata. </P>
<P align=3Dright>Allegato V<BR>(previsto dall'articolo 6)</P>
<P align=3Dcenter>NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI PER LE ANALISI =

MICROBIOLOGICHE </P>
<P>1. <EM>Punto di campionamento.</EM></P>
<P>Laddove possibile, i campioni devono essere prelevati 30 centimetri =
sotto la=20
superficie dell'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.</P>
<P>2. <EM>Sterilizzazione dei contenitori dei campioni.</EM></P>
<P>I contenitori dei campioni sono: sterilizzati in autoclave per almeno =
15=20
minuti a 121=B0C, o sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra =
160=B0C e=20
170=B0C per almeno un'ora, o contenitori per campioni, forniti irradiati =

direttamente dal fabbricante.</P>
<P>3. <EM>Campionamento</EM>.</P>
<P>Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantit=E0 =
di acqua=20
necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo =
e' 250=20
ml. I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro, =
polietene=20
o polipropilene). Per evitare la contaminazione accidentale del =
campione, chi=20
effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la =
sterilit=E0 dei=20
contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente, non =
sono=20
necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, =
pinze o=20
tubo di campionamento). Il campione e' identificato chiaramente con =
inchiostro=20
indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.</P>
<P>4. <EM>Stoccaggio e trasporto dei campioni prima =
dell'analisi.</EM></P>
<P>In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti =
contro=20
l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta. Il =
campione=20
e' conservato ad una temperatura di 4=B0C circa in una borsa frigo o, in =
base alle=20
condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all'arrivo in =
laboratorio.=20
Se il trasporto fino al laboratorio pu=F2 durare pi=F9 di quattro ore e' =
necessario=20
conservare il campione in frigorifero. Il lasso di tempo che intercorre =
tra il=20
campionamento e l'analisi e' ridotto al minimo. Si raccomanda di =
analizzare i=20
campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, =
i=20
campioni sono esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono =
stoccati in=20
un luogo buio a una temperatura di 4=B0C =B1 3=B0C. </P></BODY></HTML>
