Il compostaggio aerobico è un processo di recupero delle frazioni biodegradabili in linea con i principi di sostenibilità dell’economia circolare e con i criteri gerarchici di gestione dei rifiuti.
I residui organici, se intercettati e trasformati in compost di qualità, anziché essere smaltiti in discarica, permettono di conseguire considerevoli vantaggi economici ed ambientali; infatti, la collettività non sostiene gli elevati costi necessari per effettuare il corretto smaltimento di tali rifiuti e per il mancato allestimento di discariche necessarie per accoglierli. Inoltre, l’utilizzo nelle pratiche agricole del compost prodotto contribuisce a minimizzare il ricorso massiccio ai concimi di sintesi e a preservare le risorse naturali necessarie per produrli.
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO AEROBICO: la classificazione
Per incentivare il ricorso al recupero dei rifiuti organici, accanto agli impianti di compostaggio “industriali”, già regolamentati nella parte quarta del TUA (Testo unico Ambientale, D. Lgs 152/2006), sono state introdotte altre forme di compostaggio definite in diversi modi, di prossimità, di località, di comunità, di collettività.
E’ possibile effettuarne un inquadramento basato sulla nomenclatura.
Si è già detto degli impianti industriali, che per la loro dimensione trattano quantità elevate di rifiuti e ricevono rifiuti anche da località molto distanti ed esterne al contesto territoriale in cui sono allocati. Accanto a questi si collocano degli impianti più piccoli, che si definiscono di prossimità in quanto vengono ubicati nelle prossimità dei luoghi di produzione dei rifiuti organici.
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Tali impianti, a loro volta, si differenziano in impianti di collettività se ad essi sono ammesse a conferire più utenze o individuali, quando l’utenza che se ne serve, domestica o non domestica, è unica. Tra gli impianti di collettività, poi, sono ricompresi quelli di compostaggio di comunità (ai sensi del DM 266/2016) e quelli di compostaggio locale (ai sensi del co. 7 bis dell’art. 214 del TUA, anche se l’aggettivo “locale” viene attribuito a tali impianti da una Nota di chiarimenti interpretativi del Ministero dell’Ambiente, MATTM, prot. n. 4223 del 07.03.2019, per differenziarli dagli altri impianti). Infine, si ritrova la forma tipica di compostaggio individuale che è costituita dall’autocompostaggio, che può essere effettuato da utenze, domestiche o non domestiche, che trasformano ed utilizzano, nel luogo di produzione dei residui organici dei propri rifiuti urbani, il compost ottenuto.
Nella figura 1 seguente è riportato l’inquadramento degli impianti di compostaggio aerobico.
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO AEROBICO: le differenze.
Ognuna delle tipologie definite come in precedenza si differenzia dalle altre per una ulteriore serie di aspetti, tra i quali si ricordano la norma di riferiferimento, l'iter autorizzativo, le quantità annue di rifiuto organico trattato, l'Autorità Competente (AC) che rilascia il titolo autorizzativo; nella tabella 1 si riporta la classificazione delle varie tipologie di compostaggio in base ad alcuni di questi specifici aspetti.
Altri caratteri peculiari, che distinguono le varie forme di compostaggio, sono riportati nella tabella 2 sottostante.
Gli impianti di compostaggio locale sono regolamentati dal co. 7 bis dell’art. 214 del TUA:
ricevono i rifiuti biodegradabili conferiti da utenze e attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;
hanno capacità massima di trattamento inferiore ad 80 tonnellate annue di rifiuti;
trasformano esclusivamente i rifiuti raccolti nel Comune dove essi sono prodotti e nei Comuni confinanti, associati in convenzione per la gestione congiunta del servizio;
sono realizzati e posti in esercizio, anche in aree agricole nel rispetto di tutte le prescrizioni vincolistiche, con una procedura semplificata (denuncia di inizio di attività, DIA), previa predisposizione del regolamento di gestione dell'impianto, che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.
Il co.7 bis dell’art. 214 ha previsto, preliminarmente alla richiesta di realizzazione ed esercizio di tali impianti, il rilascio da parte di ARPAC di un parere di competenza; l’Agenzia al fine di uniformare ed accelerare, da parte dei Dipartimenti provinciali agenziali territorialmente competenti, il rilascio dei pareri ha predisposto delle apposite Linee Guida approvate con Disposizione n. 81 del 09.09.2019.
Tali Linee Guida, pur avendo valenza esclusivamente interna all’Agenzia per il fine anzidetto, possono agevolare i soggetti proponenti le iniziative di compostaggio locale, in quanto riportano un elenco minimo di documenti da approntare ai fini del rilascio del parere di competenza.
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO: programma di incentivi regionali.
La Regione Campania, sta attuando un programma straordinario (art. 45 della L.R. n. 14/2016) per l’assegnazione ai Comuni richiedenti di apparecchiature per il compostaggio locale e di comunità con potenzialità annua di trasformazione di 60, 80 e 130 tonnellate di rifiuto organico, da installarsi nei territori di pertinenza.
Tali apparecchiature saranno allocate preferibilmente in aree coperte o in strutture chiuse così come al layout di impianto-tipo riportato nel seguito, nel quale sono indicate le diverse sezioni che costituiscono l’impianto.
Per l’installazione delle compostiere, l’Agenzia ha prodotto un documento tecnico di supporto nel merito delle caratteristiche della pavimentazione delle varie sezioni, nello specifico per l’area ammendante/strutturante, per l’area di gestazione e per la zona di maturazione. Allestimento alle aree di sedime degli impianti locali e di comunità.
La Tabella 3 seguente è stata elaborata sulla base degli atti delle gare effettuate dalla Regione Campania per l’acquisto delle attrezzature; in essa sono elencati i Comuni inseriti nel programma di incentivi regionali, il numero e le potenzialità delle compostiere da essi richieste.
Dai dati della tabella 3, si desume che, nell’ipotesi che buona parte degli impianti da realizzare siano da autorizzare come impianti di compostaggio locale (co. 7 bis art. 214), ARPAC dovrebbe rilasciare complessivamente oltre 150 pareri di competenza.
DM 266/2016 Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, così come introdotto dall’art. 38 della L. 28 dicembre 2015 n. 221 Gazzetta Ufficiale