Qualità e gestione delle acque di balneazione

Il decreto interministeriale (DM 30/03/2010) di attuazione del d.lgs 116/08 che recepisce la direttiva comunitaria 2006/7/CE definisce i criteri, le modalità e le specifiche tecniche per il programma di monitoraggio e per le azioni di gestione sui divieti di balneazione e sulle eventuali revoche degli stessi.

Il programma di monitoraggio, definito da apposito calendario trasmesso al Ministero della Salute, ad inizio stagione, consta di campionamenti da svolgersi, nel periodo aprile-settembre, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese per (all.IV del d.lgs.116/08). Le date di campionamento fissate nel calendario di monitoraggio non possono essere posticipate oltre quattro giorni da quelle indicate.

Le azioni di gestione dei divieti di balneazione e delle eventuali revoche degli stessi sono determinate dal superamento o meno dei valori limite dei parametri batteriologici, Enterococchi intestinali ed Escherichia Coli, rilevati su un singolo campione, così come fissati nell' allegato A del decreto attuativo del d.lgs 116/08.

In aggiunta ai controlli microbiologici, indicatori di contaminazione di origine fecale, sono previste dalla normativa vigente indagini per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi derivanti dalla proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino (art.3)

Partecipazione e informazione al pubblico (art.4)

  • Il Ministero della Salute garantisce la partecipazione al pubblico con il "Portale Acque" che contiene tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e consente la formulazione di suggerimenti, osservazioni o reclami.
  • Le Regioni, Province autonome e Comuni assicurano informazione al pubblico e ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione (art.6 comma 1 d.lgs. 116/08).
  • Le autorità competenti utilizzano segni e simboli indicati dalla Commissione Europea (art.15 comma 5 d.lgs. 116/08) con la decisione di esecuzione della commissione 2011/321/UE.

 

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

La valutazione sulla qualità delle acque di balneazione è effettuata in relazione a ciascuna acqua di balneazione, al termine di ogni stagione balneare, sulla base dei dati relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti secondo le procedure stabilite dalla norma. A seguito della valutazione è possibile effettuare la classificazione delle acque di balneazione come acque di qualità: "scarsa", "sufficiente", "buona", "eccellente". La classe di qualità si ottiene mediante calcolo statistico (Valutazione del 95° percentile (o 90° percentile) della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log 10 dei dati microbiologici).

Saranno da acquisire informazioni sul territorio, sulle caratteristiche geografiche, geomorfologiche, idrogeologiche delle acque, sulla qualità e sulla quantità delle fonti di inquinamento con particolare attenzione a quelle potenzialmente rischiose per la salute umana e sugli interventi mirati ad assicurare il mantenimento e il miglioramento dell'ambiente naturale e di tutti gli usi connessi alla risorsa mare. L'insieme di queste informazioni consentiranno la definizione dei "Profili di Balneazione", previsti dalla normativa vigente, che rappresentano uno strumento fondamentale per l'informazione sulla qualità delle acque di balneazione, la presenza di fattori di rischio per la salute dei bagnanti (eutrofizzazione, fioriture algali ed eccessivo sviluppo di fitoplancton o alghe verdi o macrofite) e le misure di gestione adottate.