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Rifiuti end of waste EoW

L'innovazione normativa introdotta dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha modificato l'articolo 184-ter del Decreto Legislativo n. 152/2006, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto.

L'End of Waste (EoW), ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce al processo mediante il quale un rifiuto, sottoposto a un'operazione di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

La nozione di End of Waste è stata introdotta a livello comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 6 della direttiva quadro, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, ovvero:

a: la sostanza o l'oggetto è destinata a essere utilizzata per scopi specifici;
b: esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;
c: la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d: l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nel recepire la direttiva 2008/98/CE, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha introdotto l'articolo 184-ter, "Cessazione della qualifica di rifiuto".  Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. Leggi tutto

108, ha ulteriormente modificato il comma 3 dell'articolo 184-ter, introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Inoltre, la Legge 2 novembre 2019, n. 128, ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui derivano End of Waste autorizzati caso per caso, affidandone la competenza al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). 

A gennaio 2022, il SNPA ha pubblicato le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006", con l'obiettivo di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione del Sistema sul territorio nazionale.

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Il sistema dei controlli disciplinato dall’art. 184-ter, comma 3-ter del d.lgs. n. 152/2006 prevede, al fine di garantire l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale, l’applicazione degli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

L’articolo 4, comma 4 della L. 132/2016 attribuisce all’ISPRA, con il contributo delle ARPA, il compito di adottare norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione ambientale e coordinamento del Sistema Nazionale. Tali norme sono volte a garantire l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei controlli sul territorio nazionale, assicurando altresì un costante aggiornamento in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale.

L’art. 6 della medesima legge disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell’ISPRA, finalizzate a rendere omogenee le attività del Sistema Nazionale attraverso il coinvolgimento di tutte le sue componenti.

In questo contesto, l’ARPA Campania ha contribuito alla redazione delle Linee Guida SNPA in materia di End of Waste (EoW).

Il comma 3-ter dell’art. 184-ter istituisce un sistema di controlli sulle autorizzazioni rilasciate “caso per caso”, attribuendo la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente. Questi controlli verificano la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, inclusi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori e alle condizioni stabilite al comma 1. In caso di non conformità, viene redatta una relazione specifica.

Le fasi procedurali principali, aggiornate alle Linee Guida SNPA del gennaio 2022, sono le seguenti:

1) Metodologia per la scelta del campione: gli impianti da controllare vengono selezionati tramite un campionamento basato sull'estrazione casuale dal registro nazionale delle autorizzazioni (REcer), con una percentuale del 5% dei provvedimenti rilasciati ogni semestre, con un minimo di 4 impianti per regione all'anno., come indicato nel paragrafo 5.1 delle Linee Guida.
2) Preparazione dell’ispezione: include la verifica della documentazione dell’impianto e la definizione di un piano dettagliato.Inizio della verifica: coincide con il primo giorno di controllo presso l’impianto.
3) Esecuzione dell’ispezione: prevede la valutazione delle modalità operative, il controllo delle attrezzature, e la verifica della corrispondenza tra gestione effettiva e atti autorizzativi.
4) Controlli sui rifiuti in ingresso: riguardano il corretto stoccaggio e la tracciabilità dei rifiuti. Viene verificata la documentazione e il rispetto delle quantità autorizzate.
5) Controlli sul processo di recupero: accertano il rispetto delle modalità di trattamento e delle tecnologie utilizzate, nonché delle condizioni autorizzative e normative.
6) Controlli sui prodotti in uscita: comprendono la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), il controllo dello stoccaggio del materiale prodotto e la conformità del prodotto alle norme di riferimento.
7) Comunicazione degli esiti: gli esiti della verifica devono essere sintetizzati in una apposita scheda da compilare ed inviare ad ISPRA che riassume sinteticamente gli esiti dell’attività ispettiva svolta.

L’ISPRA redige una relazione annuale sulle attività di verifica e controllo svolte, trasmettendola entro il 31 dicembre al Ministero dell’Ambiente e alle autorità competenti.

A partire dalla seconda annualità della convenzione triennale, sottoscritta tra ISPRA e le Agenzie Regionali e Provinciali dell’Ambiente (ARPA/APPA) nel luglio del 2019  in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, anche in considerazione della definizione della disciplina per il rilascio delle autorizzazioni caso per caso e delle relative attività di controllo introdotte dalla Legge 128/2019, è stata inserita, tra le tipologie impiantistiche oggetto di verifiche ispettive nell’ambito di tale convenzione.

li esisti delle ispezioni effettuate nell’ambito della prima convenzione sono sintetizzati nella pubblicazione SNPA “Relazione tecnica relativa agli esiti delle attività di vigilanza e controllo effettuate dal SNPA dal 2019 al 2022 presso gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 206-bis del D.lgs. 152/06”.

Le attività di controllo a campione affidate all’ISPRA o alle ARPA delegate si svolgono nel rispetto delle disposizioni del comma 3-ter dell’art. 184-ter, come introdotto dalla legge n. 128/2019. Restano salvi eventuali procedimenti di altra natura previsti dalla legge in caso di accertata non conformità degli impianti agli atti autorizzatori o alle norme vigenti.